Il contributo al mantenimento deve essere determinato in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato al versamento. In caso di giustificati motivi sopravvenuti successivamente, su istanza di parte, il Giudice può disporre la modifica o la revoca.
Nel caso in cui il coniuge obbligato al versamento venga licenziato o dia le dimissioni può ottenere una revisione dell’ammontare del contributo? L’art. 156 c.c. stabilisce, in maniera chiara, che il contributo al mantenimento deve essere determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi del coniuge obbligato al versamento e che, in caso di giustificati motivi sopravvenuti successivamente, su istanza di parte, il Giudice può disporre la modifica o la revoca. continua... »