Occorre sempre valutare il singolo caso per verificare, in concreto, se l’uso privato possa togliere reali possibilità di uso del tetto comune agli altri condomini e se la funzione di copertura e protezione dei locali sottostanti non sia compromessa.
Di recente la Suprema Corte ha ritenuto che il Condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali. continua... »