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L’agente immobiliare che non comunica all’acquirente il difetto di abitabilità commette “truffa contrattuale”?

Secondo la Corte di Cassazione: “l’esclusione dell’occasionalità del comportamento confortava, come ritenuto dai giudici di merito, la valutazione in ordine alla piena consapevolezza della condotta”.
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In tema di “truffa contrattuale”, il silenzio, astutamente tenuto dall’agente immobiliare, può integrare l’elemento del raggiro idoneo ad influire sulla volontà negoziale dell’acquirente: ecco quanto sancito dalla Corte di Cassazione in tema di truffe nelle compravendite immobiliari. Nella fattispecie posta all’attenzione della Suprema Corte, un agente immobiliare non aveva comunicato all’acquirente di un immobile il difetto di abitabilità del medesimo. L’agente immobiliare era stato condannato sia dal Tribunale, sia dalla Corte d’Appello per truffa, reato regolamentato dall’art. 640 c.p.. L’agente immobiliare ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte d’Appello per ottenerne l’annullamento. A parere del ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nell’emissione della Sentenza, dal momento che non aveva considerato il fatto che egli si era limitato a riferire all’acquirente le informazioni che gli erano state fornite dal venditore e proprietario dell’immobile oggetto di compravendita. Secondo l’agente immobiliare, inoltre, nella fattispecie concreta, vi era una carenza dell’elemento oggettivo del reato di truffa ossia la sussistenza di artifizi e raggiri. L’imputato riteneva, infatti, che non fosse stato dimostrato che lo stesso avesse posto in essere artifizi e raggiri ai danni dell’acquirente, il quale avrebbe potuto evincere il difetto di abitabilità dai documenti allegati al rogito notarile. La Suprema Corte, analizzate le doglianze del ricorrente, ha ritenuto che la Sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello fosse corretta, in quanto, lo stesso era, pienamente, consapevole di aver posto in essere un’attività fraudolenta. Tra l’altro, l’imputato, in passato, aveva tenuto la medesima condotta nei confronti di altri acquirenti. Secondo la Corte di Cassazione: “l’esclusione dell’occasionalità del comportamento confortava, come ritenuto dai giudici di merito, la valutazione in ordine alla piena consapevolezza della condotta”. A parere della Suprema Corte, inoltre, il silenzio, artatamente serbato, su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra la fattispecie di raggiro, in quanto, influenza le volontà negoziali dell’acquirente. Nel caso concreto, il fatto che le caratteristiche dell’immobile fossero verificabili controllando i documenti allegati al rogito non esclude la responsabilità dell’agente immobiliare, il quale, tacendo il vizio all’acquirente ha posto in essere un vero e proprio raggiro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’agente immobiliare, confermando la Sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.

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