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Discriminazione nel licenziamento di un lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto

Il datore di lavoro di norma non può licenziare il lavoratore durante il periodo di comporto, superato il quale si potrebbe invero legittimare il recesso.
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Il datore di lavoro di norma non può licenziare il lavoratore durante il periodo di comporto, superato il quale si potrebbe invero legittimare il recesso.
Il licenziamento del dipendente in malattia che ha superato il periodo di comporto può essere però discriminatorio se la malattia è correlata alla nozione di handicap. La conseguenza di tale discriminazione definita indiretta in quanto a rilevare è l'effetto discriminatorio e non la condotta è l’accertamento della nullità del recesso con riconoscimento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni perdute, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La nozione di disabilità che qui rileva è quella derivata dall’ordinamento comunitario e internazionale piuttosto che dalla normativa interna.
Infatti, la nozione di handicap di cui alla Direttiva n. 78/2000/CE viene interpretata nel senso che essa deve includere una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata. Tra gli indizi che consentono di considerare duratura una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presentava una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale menomazione poteva protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona.
A questo punto, il datore di lavoro deve, prima di procedere al licenziamento, acquisire informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, anche se non ancora formalmente accertato, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli che impediscano il recesso altrimenti discriminatorio e quindi nullo.
Detti principi sono stati ben spiegati dalla recente sentenza del Tribunale di Vicenza n. 563 del 24 ottobre 2025.

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