Milano / Malpensa
19°Milano / Malpensa
19°
L’ordinanza della Cass. civ. n. 12139 dell’8 maggio 2025 si occupa di un lavoratore appartenente alla figura professionale dell’infermiere a cui veniva richiesto di svolgere anche attività proprie di un operatore socio sanitario (c.d. O.S.S.).
Di norma la richiesta agli infermieri di attività proprie degli O.S.S. risulta legittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività.
Occorre però che siano rispettate alcune condizioni enunciate dall’ordinanza in esame.
In primo luogo, deve trattarsi di mansioni che non siano completamente estranee alla professionalità dell’infermiere.
La richiesta deve poi rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente.
Ulteriori requisiti sono che le mansioni inferiori siano richieste "incidentalmente o marginalmente". Vi deve quindi essere adibizione alle mansioni di appartenenza in modo "prevalente e assorbente". Da ciò discende che le mansioni inferiori sono sempre legittime se "marginali", ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza.
Quando tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori, oltre ovviamente la prevalenza delle mansioni qualificanti l’inquadramento rispetto a quelle inferiori.
Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola sul piano qualitativo il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia onorato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento.
In tal caso, l’infermiere che sostiene di essere stato demansionato per aver svolto anche mansioni proprie del profilo professionale degli O.S.S. può esperire l’azione giudiziale di accertamento del demansionamento e di risarcimento del danno contro il datore di lavoro del settore pubblico.
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito.
La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata.
Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!