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giovedì 28 marzo 2024 | ore 12:36

Uso corretto di stufe e caminetti

Stufe, caminetti e caldaie a legna: le regole per il corretto utilizzo in Lombardia. La classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa tramite “numero di stelle” è stata definita dal Regolamento Statale approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 novembre 2017, entrato in vigore il 2 gennaio 2018.
Ambiente - Stufe e caminetti

La classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa tramite “numero di stelle” è stata definita dal Regolamento Statale approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 novembre 2017, entrato in vigore il 2 gennaio 2018. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 449/2018 di aggiornamento del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria), sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In particolare, dal 1° gennaio 2020 è in vigore su tutto il territorio regionale: obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle; divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle; obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore). La delibera di giunta regionale n. 5360/2021 precisa che devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati, a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014. E’ consentito mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati tra il 20 dicembre 2013 e il 18 settembre 2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) che rispettino le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 1118/2013. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. E’ introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria. Il decreto n. 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3, comma 1, che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Inoltre, prevede all’art. 3, comma 4, che l'organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. Pertanto, si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori, prevista dal nuovo regolamento statale) che la conseguente pubblicazione. I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici. I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici. La sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni regionali è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 24/2006 (da € 500 a € 5.000).

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