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sabato 20 aprile 2024 | ore 01:32

Coronavirus. Inadempimento contrattuale

Il diffondersi del Covid-19 ed il susseguirsi di provvedimenti dell’autorità, limitativi delle libertà individuali, incidono sui contratti conclusi prima del dilagare della recente epidemia e sulla possibilità di eseguire la prestazione.
Consulente Legale - Targa studio Guffanti

L’emergenza epidemiologica, che sta interessando attualmente il territorio nazionale e sovranazionale e che ha indotto le Autorità Governative ad emanare una serie di provvedimenti d’urgenza, atti a contenere la diffusione del cosiddetto Coronavirus, sta avendo ed avrà delle ripercussioni di non poco momento sui contratti, nazionali ed internazionali, in corso.
In particolare, sia le singole persone fisiche che le aziende si chiedono se, alla luce delle recenti restrizioni della libertà personale e di circolazione, possa configurarsi un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione tale da rendere l’inadempimento incolpevole e, a seconda dei casi, estinguere l’obbligazione.
I principi che disciplinano l’ipotesi dell’inadempimento nel nostro ordinamento sono enunciati dall’art.1256 del codice civile, che nel regolamentare le ipotesi di impossibilità definitiva e temporanea della prestazione, sancisce al primo comma che “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Per essere esonerato dalle conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, quindi, il debitore deve provare che l’inadempimento è determinato da causa a lui non imputabile. Inoltre, l’impossibilità diviene definitiva determinando l’estinzione dell’obbligazione qualora, avendo riguardo al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Requisiti imprescindibili, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della sopravvenuta impossibilità della prestazione sono l’elemento obiettivo dell’impossibilità di eseguire la prestazione e quello soggettivo dell’assenza di colpa del debitore.
Rientrano tra le ipotesi di esonero di responsabilità, tra le altre, la forza maggiore ed il c.d. factum principis.
La forza maggiore, stante l’assenza di una espressa disposizione normativa che ne fornisca una precisa nozione, per pacifica dottrina e giurisprudenza, ricorre tutte le volte in cui si verifichi un evento naturale o umano (calamità naturali, guerre, o qualsiasi evento qualificabile come imprevedibile e straordinario), tale da esonerare il debitore da responsabilità per inadempimento.
Il provvedimento dell’autorità amministrativa (c.d. factum principis) è, invece, l’atto della pubblica autorità, emanato per tutelare l’interesse pubblico e che, imponendo prescrizioni comportamentali e/o divieti, impedisce al debitore di eseguire la prestazione dovuta.
In entrambi i casi ci si trova di fronte a situazioni eccezionali tali per cui la prestazione potrebbe non essere eseguita e, qualora la situazione si protraesse per un lasso di tempo tale da rendere la stessa eccessivamente onerosa o facesse venire meno l’interesse del creditore, l’impossibilità acquisterebbe i connotati della definitività.
Il diffondersi del Covid-19 ed il susseguirsi di provvedimenti dell’autorità, limitativi delle libertà individuali, incidono sui contratti conclusi prima del dilagare della recente epidemia e sulla possibilità di eseguire la prestazione dedotta in contratto e, sempre valutando il singolo caso concreto, non è da escludersi che possa essere invocata, dal debitore, la forza maggiore quale causa di esonero da responsabilità in caso di inadempimento.

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