Il Comune non deve risarcire il pedone perché il marciapiede è largo e l’ostacolo visibile e lo stesso, con l’ordinaria diligenza nell’uso della strada pubblica avrebbe potuto evitare il sinistro.
Il Comune non deve risarcire il pedone perché il marciapiede è largo e l’ostacolo visibile e lo stesso, con l’ordinaria diligenza nell’uso della strada pubblica avrebbe potuto evitare il sinistro. Ciò è quanto sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 11794/22 pubblicata in data 12 aprile 2022. Nel caso di specie, un pedone è caduto su una strada comunale a causa di un dislivello del tombino. Il danneggiato ha citato in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ritendo l’ente responsabile dell’omessa manutenzione della strada. continua... »