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Nessun compenso all’Amministratore di Condominio per i lavori straordinari senza l’ok dell’assemblea

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Per lungo tempo è invalsa, negli Amministratori di Condominio, la prassi di richiedere un compenso extra per i lavori straordinari da svolgere all’interno dell’edificio quale corrispettivo per l’attività di supervisione e controllo che il capo condomino eserciterebbe – pur senza assumere alcuna responsabilità – sulla ditta appaltatrice.
Tale compenso è stato calcolato - per molti anni – con una percentuale sull’ammontare dei lavori stessi.
Senonché la riforma del Condominio del 2012 ha imposto all’Amministratore di presentare all’assemblea, al momento della sua nomina, il preventivo con l’indicazione di tutti i compensi a lui dovuti.
Sulla scorta di quanto sopra è sorto il dubbio se sia legittima la richiesta dell’Amministratore di Condominio di un compenso per i lavori straordinari non indicato nel preventivo all’atto della nomina.
La questione è stata affrontata di recente dal Tribunale di Firenze il quale ha chiarito che l’amministratore non ha diritto ad alcun compenso per i lavori straordinari senza la preventiva approvazione dell’assemblea e la presentazione del preventivo alla sua nomina.
La vicenda ha tratto origine dalla domanda con cui un Condominio ha chiesto all’ex Amministratore la restituzione del compenso versato a quest’ultimo per i lavori straordinari di adeguamento antincendio dell’autorimessa condominiale.
Nello specifico, secondo il Condominio i compensi elevati riscossi dall’ex Amministratore non erano mai stati approvati dall’assemblea.
Il Giudice toscano ha ritenuto fondata la richiesta del Condominio.
Ha spiegato il Tribunale che l’Amministratore è tenuto a presentare in assemblea un preventivo del corrispettivo richiesto e nel caso in cui vengano svolti lavori straordinari, può chiedere un compenso aggiuntivo solo quando tale eventualità sia stata prevista nel preventivo presentato in sede di nomina. In ogni caso, il compenso richiesto in tale sede deve essere omnicomprensivo, ossia deve riguardare tutta l’attività gestoria, non potendo, l’Amministratore, richiedere un compenso ulteriore per lo svolgimento dei lavori o per attività connesse alla vita condominiale.
L’Amministratore, ad avviso del Tribunale, ha poi diritto a prelevare il proprio compenso dal conto corrente condominiale, rilasciando fattura, purché il corrispettivo prelevato sia quello approvato dall’assemblea in sede di nomina o di rinnovo.
Nel caso in esame, la richiesta del Condominio è stata ritenuta fondata in quanto non vi era stata alcuna approvazione da parte dell’assemblea del compenso richiesto dall’amministratore ed inoltre quest’ultimo non aveva nemmeno presentato il preventivo del suo compenso al momento della sua nomina o almeno nelle successive conferme.

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