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giovedì 28 marzo 2024 | ore 22:00

Risarcimenti tra ex coniugi

Risarcisce l’ex coniuge il genitore che versa l’assegno di mantenimento parziale.
Consulente Legale - Logo studio Guffanti

Secondo quanto disposto da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sezione penale, il genitore che per un prolungato e reiterato periodo di tempo versa ai figli un mantenimento solo parziale, in spregio alle disposizioni del Giudice civile circa la quantificazione di detto assegno, è tenuto a risarcire l’ex coniuge affidatario che ha diritto al ristoro del danno morale. La Corte di cassazione, difatti, con la Sentenza n. 4677 dello scorso 5 febbraio - respingendo il ricorso di un uomo condannato per il reato di cui all’articolo 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare), per avere quest’ultimo versato solo parte del mantenimento per i figli - in uno dei passaggi chiave delle predetta Sentenza ha spiegato che al coniuge affidatario debba riconoscersi la qualità di persona offesa dal reato e di soggetto, dunque, legittimato a costituirsi parte civile per ottenere la rifusione dei danni. Danni derivanti dalla condotta illecita consistita nell'omessa corresponsione delle somme previste, sia pur correlate al mantenimento dei figli minori, di cui il coniuge affidatario è comunque creditore. E tale ristoro, sostiene la Corte, deve essere corrisposto in ragione della sussistenza di un pregiudizio morale subito dall’altro genitore. In altre parole, secondo tale pronuncia, si ravvisa un profilo risarcitorio correlato al danno morale derivante dalla condotta illecita del genitore obbligato (nella specie il padre) tale da giustificare le somme liquidate in favore della parte civile costituitasi (ovvero la madre). In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all'art. 570-bis c.p., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operare una riduzione e non essendo necessario, neppure, verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza. Né, in questi casi, il genitore obbligato al mantenimento può invocare (come causa di non punibilità) la particolare tenuità del fatto, adducendo che si tratta della mancata corresponsione di somme comunque esigue, ciò in quanto il reato, come dice la stessa cassazione, è abituale. Ovverosia, poiché sussistono ripetuti inadempimenti il reato, pur unitariamente valutabile, deve essere qualificato come reiterato o a consumazione prolungata, risultando, pertanto, incompatibile con l'applicazione della particolare tenuità del fatto quale speciale causa di non punibilità. Dunque, è chiaro il fondamento dei rilievi svolti dai Giudici in tale pronuncia: il coniuge obbligato anche se versa parzialmente il mantenimento non solo è responsabile penalmente ma deve risarcire i danni all’ex coniuge.

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