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venerdì 17 maggio 2024 | ore 14:07

Le nuove misure del decreto del Governo

Il decreto del Governo firmato il 1 marzo 2020 per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus.
Milano - Emergenza Coronavirus

“Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea” - si legge nel nuovo decreto (su proposta del Ministro della salute e di tutti i Ministri degli altri ambiti, e dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni) firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte relativo alle misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona
- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (esclusi i Comuni della zona rossa, ndr);
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Misure applicabili sull’intero territorio nazionale
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:
- la modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
- i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
- la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico;
- i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curricolari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate nelle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, sino al termine dello stato di emergenza.

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