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L’acquirente non paga? Al venditore spettano gli interessi sul mutuo

Se l’acquirente non paga, al venditore spettano gli interessi sul mutuo acceso per comprare un’altra casa.
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“Deve ritenersi legittima la condanna del promissario acquirente dell’immobile a pagare al promittente venditore un importo pari agli interessi passivi sul mutuo acceso da quest’ultimo che si è determinato all’acquisto di un altro immobile confidando di incassare da controparte la somma entro il termine stabilito dal contratto preliminare”. È quanto emerge dall’ordinanza n. 9786/2022 della Corte di Cassazione, II Sez. Civ., pubblicata il 25.03.2022.
La vicenda sottoposta all’analisi degli Ermellini è la seguente:
nel marzo 2007 Tizio stipula un contratto preliminare di compravendita dell’immobile di proprietà di Caio, Sempronio e Mevio versando contestualmente una somma a titolo di caparra confirmatoria.
Seguono due ulteriori scritture private, di cui la prima, a distanza di circa 9 mesi dal compromesso, volta a posticipare la data di stipula del contratto definitivo, e la seconda, dopo ulteriori 6 mesi, destinata ad immettere parte promissaria acquirente nel possesso del bene in via anticipata.
Tuttavia le parti non addivengono al rogito, di talchè il “futuro” acquirente si determina a citare in giudizio i promittenti venditori per far accertare, da un lato, la validità del preliminare stipulato e l’inadempimento della controparte e, dall’altro, per ottenere la condanna al risarcimento del danno subìto.
Il tutto ribadendo la propria disponibilità all’esecuzione delle obbligazioni assunte, con versamento del residuo prezzo mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Dopo un giudizio di primo grado con esito sfavorevole, la Corte d’Appello dichiara la validità del preliminare disponendo il trasferimento della proprietà dell’immobile in favore della promissaria acquirente, previo pagamento del corrispettivo residuo. Accoglie però anche la domanda formulata da uno dei promittenti venditori, con la quale veniva richiesto, a titolo di risarcimento, il versamento della somma corrispondente agli interessi passivi del finanziamento dalla stessa richiesto quando, confidando di incassare entro la data fissata per il definitivo, si era determinata all’acquisto di un altro immobile.
Giunta la vicenda in Cassazione, la Suprema Corte ha confermato la legittimità di detta condanna, ritenendo
la condotta di parte promissaria acquirente la causa del finanziamento, temporalmente collegato, e ravvisando dunque tra la condotta tenuta ed il danno sofferto un nesso di causalità.

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