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giovedì 03 aprile 2025 | ore 09:23

Responsabilità del condominio per danni causati dai lavori

È responsabile il condominio dei danni causati, dai lavori alla facciata, all’immobile del condomino danneggiato.
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Il condominio è considerato responsabile e pertanto tenuto al risarcimento dei danni subiti dall’immobile del condomino a causa dei lavori alla facciata.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di cassazione un Condominio aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli con la quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto, veniva condannato a risarcire i danni subiti dall’immobile di un condomino in conseguenza dei lavori di ripristino della facciata commissionati dal Condominio.
La corte di Appello confermava, invece, quanto statuito da giudice di prime cure che aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultimo per il pagamento della somma dovuta dal condomino a titolo di oneri non pagati per la ristrutturazione e per la sostituzione del portoncino scale.
Lamentava il Condominio l’erroneità della statuizione nella parte in cui lo aveva ritenuto responsabile in solido con la ditta appaltatrice per i danni subiti dal condomino senza aver previamente valutato il concreto comportamento a lui imputabile e ciò alla luce della circostanza che con l’appalto la custodia delle parti condominiali era stata trasferita all’appaltatore.
Coerentemente con altre pronunce di merito, il Giudice di legittimità ha concordato con la Corte di Appello stabilendo la responsabilità del Condominio in qualità di custode perché ritenuto responsabile oggettivo non essendo stata fornita alcuna prova in merito al trasferimento del potere di fatto sulla cosa in favore dell’impresa edile e comunque, nel concreto, è corretta la motivazione fornita dai Giudici di appello, ovverosia che non sarebbe stato possibile attuarlo in quanto le facciate del fabbricato per forza di cose debbono necessariamente restare nella materiale disponibilità del Condominio, anche durante l’esecuzione dell’appalto.
È evidente l’infondatezza di quanto censurato dal Condominio, perché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e prescinde dalla colpa del custode. Non occorreva individuare il concreto comportamento colposo imputabile al Condominio, essendo sufficiente la prova della riferibilità causale dell’evento di danno alla res custodita, ferma e impregiudicata la possibilità per il Condominio-custode di andare esente da responsabilità provando il caso fortuito, prova non fornita e/o raggiunta nel caso di specie.

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