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martedì 23 aprile 2024 | ore 11:40

Comunione immobiliare

Se la comunione immobiliare non è comodamente divisibile i due immobili vanno ad una sola delle parti.
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Con l’ordinanza n. 21621 depositata il 28 luglio 2021 la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che in caso di comunione immobiliare la non comoda divisibilità comporta che i due immobili vengano assegnati ad una sola persona poiché in un’eventuale separazione il conguaglio sarebbe troppo alto e ciò perché fra i beni che costituiscono il compendio c’è troppa differenza.
Seguendo un pacifico orientamento, la Corte di legittimità ha statuto che una comunione immobiliare non è comodamente divisibile quando il frazionamento della stessa non è oggettivamente possibile oppure determinerebbe un notevole deprezzamento economico delle porzioni.
Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione trae origine da giudizio relativo allo scioglimento della comunione di alcuni immobili in comproprietà. La comunione era costituita da un laboratorio a un piano terra e un deposito antistante la palazzina.
Il giudice delle prime reputava i beni non comodamente divisibili e li attribuiva ad uno solo dei comproprietari.
La parte soccombente presentava appello avverso la predetta sentenza e la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva di dover condividere la valutazione di non comoda divisibilità dei beni in comunione, in quanto, sebbene la stessa insista su due diverse unità immobiliari, la formazione di un progetto che prevede l’inclusione di un singolo bene in ogni quota, implica, per l’evidente disparità di valore tra i due cespiti, che il conguaglio dovuto dall’attributario del bene di minor valore sia eccessivo.
La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso presentato ha confermato la sentenza di appello sancendo il principio secondo cui - fermo restando che l’accertamento del requisito della non comoda divisibilità del bene è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità - la valutazione di non comoda divisibilità deve necessariamente investire l’intero compendio comune e qualora emerga, come nel caso esaminato, una notevole differenza di valore tra i beni, una divisione, seppur praticabile in natura, non è praticabile poiché si formerebbero delle quote disomogenee dal punto di vista qualitativo.
Ne consegue, quindi, che uno dei condividendi potrà acquisire entrambi gli immobili liquidando l’altro.

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