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venerdì 29 marzo 2024 | ore 00:09

Covid: è nullo il licenziamento comminato dal datore di lavoro

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Non è consentito licenziare per giustificato motivo oggettivo nel periodo emergenziale Covid, in ragione della proroga del divieto dei licenziamenti, e ciò anche per quelle aziende che non hanno usufruito degli ammortizzatori sociali.
Il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, con un’ordinanza del 17 maggio 2021, ha stabilito difatti che - in applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 14 del D.L. n. 104/20 (cd. “decreto legge agosto”), convertito in legge n. 126/2020, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia - è nullo il licenziamento comminato per Giustificato Motivo Oggettivo da qualsiasi società che non si è fermata durante la pandemia e va condannato, pertanto, il datore di lavoro alla reintegra del lavoratore licenziato ed alla corresponsione a favore di quest’ultimo del risarcimento del danno, pari alle retribuzioni medio tempore perdute dal medesimo. In tali ipotesi il licenziamento è nullo per contrarietà a norma imperativa, ovvero violazione della normativa emergenziale che ha previsto una proroga ed estensione del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non solo per datori di lavoro che avevano cominciato a fruire della Cassa Integrazione Guadagni o dell’esenzione contributiva (sgravi contributivi) senza esaurirli, ma anche per coloro che non avevano ancora utilizzato i trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero la cassa integrazione guadagni. Difatti, chiarisce il Tribunale veneto, se si dovesse ritenere di escludere dall’ambito soggettivo di tale disposizione i soli datori di lavoro che, pur potendo accedere agli ammortizzatori, non vi hanno fatto ricorso, si farebbe dipendere l’ambito del divieto da una decisone unilaterale dell’Azienda, disancorandola da elementi obiettivi. Inoltre, sempre se si escludessero solo i datori che non hanno utilizzato la Cassa Integrazione Guadagni perché non hanno patito sospensioni o riduzioni di attività causa Covid, si creerebbe la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per poi poter fruire ugualmente degli ammortizzatori stessi, in virtù di una modificazione dello stato di fatto.

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