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Se l'abitazione non è principale...

Il basso consumo di energia nel triennio prova che l’abitazione non è principale.
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Con l’Ordinanza n. 29505/21, la Cassazione stabilisce che il contribuente non può beneficiare delle agevolazioni Imu, poiché i bassi consumi di energia elettrica nel triennio provano che il contribuente non utilizzava l’immobile come abitazione principale.
Nel caso in esame, il contribuente riceveva dal comune “tre avvisi di accertamento in rettifica aventi ad oggetto l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 2009, 2010 e 2011 in conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 8”, poiché il contribuente nonostante risultasse anagraficamente residente non utilizzava l’abitazione come tale.
Di fronte a tali accertamenti, il contribuente si è opposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, spiegando che i bassi consumi erano dovuti all’impegno lavorativo che lo portavano ad essere lontano da casa per lunghi periodi.
Con Sentenza 852/2019, il Giudice di primo grado, respingeva il ricorso, il contribuente, contrario a tale pronuncia proponeva appello, riaffermando quanto già esposto e sostenendo che sarebbe spettato al Comune dimostrare la prova contraria.
Con Sentenza n. 1711/2019, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, ritenendo che: gli scarsi consumi di energia elettrica nell’arco di un triennio possono costituire fonte probatoria che smentisce la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, tale prova era stata fornita dal Comune.
A seguito di ciò il contribuente, propone ricorso per cassazione, ma, i motivi illustrati nelle memorie, non sono stati accolti e il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché i Giudici, con l’accertamento sufficientemente motivato, hanno ritenuto che l’elemento riscontrato dal Comune, in riferimento al basso consumo, fosse un dato sufficiente per ritenere superata la presunzione di effettiva residenza.
È infatti, insegnamento della Corte, quello che “In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito” (Cass. Ord. n. 12299/17, n. 13062/17 e Cass. 2018 n. 14793).

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