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Legale

Lavoratore malato può chiedere le ferie

Il lavoratore malato che vuole evitare la scadenza del periodo di comporto può chiedere le ferie per sospendere il decorso di tale periodo.

La Corte di Cassazione, con propria ordinanza n. 26697 del 21.09.2023, ha affermato che il datore di lavoro non può negare tout court le ferie richieste dal lavoratore malato che vorrebbe evitare il superamento del periodo di comporto e conservare il posto di lavoro, in quanto tale diniego sarebbe  di per se illegittimo, a meno che non sussistano ragioni datoriali concrete ed effettive che giustificano tale scelta.
Nel caso in esame un’impiegata impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatole dalla datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello in secondo grado accoglieva sul punto la domanda della lavoratrice, sul presupposto che la società datrice aveva illegittimamente respinto la domanda avanzata dalla ricorrente, prima del superamento del comporto, volta a fruire delle ferie maturate per evitare proprio il superamento del periodo di conservazione del posto.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito emessa dalla Corte di Appello – ha rilevato che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto e, dunque, di conservare il posto di lavoro, non sussistendo un’incompatibilità assoluta tra malattia e ferie.
In ogni caso i giudici di legittimità hanno aggiunto che a tale facoltà del dipendente non corrisponde comunque un corrispondente obbligo del datore di lavoro di accettare detta richiesta, che potrebbe essere rifiutata, tuttavia, solo ove ricorrano comprovate ragioni organizzative o produttive di natura ostativa.
Per la sentenza in esame è, infatti, necessario che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive e ciò in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti (tra lavoratore e datore) ed in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, diversamente, il licenziamento risulta illegittimo.

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