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Legale

Come determinare il salario minimo garantito dalla Costituzione in base all’art. 36 Cost.

La Suprema Corte ha condiviso con i giudici di merito l’utilizzo di parametri quali le relazioni annuali Istat sulla povertà e i contratti collettivi relativi a settori analoghi o affini dai quali è emersa, nel caso analizzato, l’evidente violazione del precetto costituzionale dell’art. 36 Cost.

Come ben si sa, l’art. 36, comma 1, Cost. prevede il diritto del lavoratore ad una retribuzione che sia “proporzionata” alla quantità ed alla qualità dell’attività prestata e “sufficiente” ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
In virtù di tali criteri si può determinare la misura della retribuzione minima.
A tal proposito, un’ampia e approfondita disamina è condotta dalla Corte di Cassazione, che dedica molto spazio al problema nell’ambito della sentenza n. 28320 del 10 ottobre 2023.
La Suprema Corte ha condiviso con i giudici di merito l’utilizzo di parametri quali le relazioni annuali Istat sulla povertà e i contratti collettivi relativi a settori analoghi o affini dai quali è emersa, nel caso analizzato, l’evidente violazione del precetto costituzionale dell’art. 36 Cost.
I concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa. Il raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo inoltre rispettare l'altro profilo della proporzionalità con la quantità e qualità del lavoro svolto.
Ecco perché è importante, per determinare la soglia minima invalicabile, non solo far riferimento all’indice Istat di povertà, che ha riguardo alla capacità di acquisto di determinati beni essenziali, ma anche considerare l’analisi di quanto previsto dagli altri contratti collettivi vigenti simili.
Questa operazione di ricostruzione svolta dal giudice deve essere fatta anche se la retribuzione in fatto corrisposta risulti conforme a quella stabilita dal proprio Ccnl di appartenenza. La violazione dell'art. 36 Cost. è denunciabile, infatti, anche se la retribuzione è conforme a quella stabilita dal contratto collettivo, potendo anche accadere che la prestazione del lavoratore presenti caratteristiche peculiari per qualità e quantità che la differenziano da quelle contemplate nella regolamentazione collettiva, sicché non può escludersi che sia insufficiente la stessa retribuzione fissata dal contratto collettivo (Cass. n. 2302/1979; sul punto già Cass. n. 1255/1976 e Cass. n. 2380/1972).
Nel caso in esame è stata ritenuta non conforme all’art. 36 Cost. e pertanto rideterminata dal giudice, una retribuzione mensile netta di 863,00 euro per tredici mensilità per dipendenti destinati al guardianato presso le sedi della A.T.M. spa inquadrati nel livello D del Ccnl istituti ed imprese di vigilanza privata, servizi fiduciari, data la peculiarità della prestazione che veniva svolta prevalentemente nel turno notturno, senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo, per un turno giornaliero di 11 ore e 10 minuti.

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