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Legale

Mancata adozione delle cinture di sicurezza

L’assicurazione è tenuta al pagamento dei danni riportati dal terzo trasportato.

Nel caso di sinistro stradale i danni riportati dal terzo trasportato che non indossa la cintura di sicurezza devono essere risarciti dalla Compagnia Assicurativa.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Lecce il terzo trasportato citava in giudizio la compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale verificatosi per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo.
La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea e/o la riduzione dell’importo richiesto invocando a sostegno delle proprie difese una responsabilità concorsuale del terzo trasportato nella causazione delle lesioni. Sosteneva, infatti, la Compagnia Assicurativa che le lesioni riportate erano incompatibili con un corretto uso delle cinture di sicurezza.
Nel corso del giudizio veniva espletata consulenza medico legale dalla quale, tuttavia, non era possibile affermare con certezza il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza e, soprattutto, una effettiva incidenza del loro eventuale mancato utilizzo.
Il Giudice di merito, acclarata la pacifica verificazione dell’evento, alla luce anche della testimonianza oculare, nel condannare la Compagnia Assicurativa al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato fa applicazione, aderendo alla giurisprudenza espressasi in casi analoghi, dei principi sanciti dalla norma di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni in base al quale il passeggero deve solo dimostrare di essersi trovato a bordo del veicolo assicurato al momento del sinistro e di aver subito lesioni a causa dello stesso non dovendo attendere che venga accertata la dinamica del sinistro, non ricadendo sullo stesso alcun onere probatorio in merito.
Solo nell’ipotesi in cui l’Assicurazione riesca a provare che il sinistro sia dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili, quali il caso fortuito, la forza maggiore e il fatto del terzo, allora sarà libera da responsabilità.
Il Giudice di merito, inoltre, afferma che anche nell’eventualità in cui il passeggero sia sprovvisto della cintura di sicurezza avrà comunque diritto al risarcimento per le lesioni subite poiché il mancato allacciamento della cintura può eventualmente comportare un ridimensionamento della somma richiesta qualora si riesca ad accertare che i danni subiti siano dovuti soprattutto al mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza.
Inoltre, il Tribunale adito, nel confermare il diritto al risarcimento del danno, va oltre e, richiamando la giurisprudenza di legittimità, precisa che se il terzo trasportato viaggia senza cintura la responsabilità è anche del conducente il quale ha sempre l’obbligo di controllare il rispetto delle norme di sicurezza e prudenza all’interno della vettura prima di immettersi nella circolazione. È il conducente a doversi accertare di trasportare passeggeri in tutta sicurezza e, quindi, con la cintura allacciata.
Pertanto, l’eventuale mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, dunque, se accertata, cosa non verificatasi nel caso sottoposto al Tribunale di Lecce, può far scattare un concorso di colpa che determina una riduzione proporzionale del risarcimento, ma in nessun caso un’esclusione totale della responsabilità in capo al vettore e del relativo obbligo al risarcimento da parte della Compagnia Assicurativa.

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