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Legale

Lastrico solare in condominio

Il regolamento di condominio non può escludere alcuni condomini dalla comproprietà del lastrico solare.

La Corte di Cassazione, con una recente Sentenza, si è occupata dell’esclusione di alcuni condomini dalla comproprietà del lastrico solare attraverso una previsione del regolamento condominiale. Nel caso di specie, il regolamento condominiale prevedeva che il lastrico solare fosse di proprietà dei soli titolari degli appartamenti, escludendo i titolari dei negozi presenti nello stabile. Sulla base di detta previsione, i proprietari dei negozi erano stati esclusi dal rimborso per aver acconsentito all’installazione di un’antenna sul tetto del locale lavatoio. I condomini esclusi hanno, quindi, impugnato la delibera assembleare con la quale era stato approvato il consuntivo, contenete anche i rimborsi. Il Tribunale di primo grado ha accolto le domande degli attori ed ha annullato la delibera. La Sentenza di primo grado è stata confermata anche dalla Corte d’Appello adita dal condominio. I Giudici di secondo grado hanno precisato che non è possibile escludere dalla comproprietà di parti comuni alcuni condomini con una previsione del regolamento di condominio ed in particolare dalla comproprietà del lastrico solare vista la sua funzione di copertura. Il condominio, pertanto, ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione, ribadendo che il regolamento di condominio escludeva i proprietari dei negozi dalla comproprietà del lastrico solare. La Suprema Corte ha, però, confermato la Sentenza della Corte d’Appello. Gli Ermellini, infatti, hanno affermato che l’individuazione delle parti comuni (come i lastrici solari) di un edificio, emergente dall’art. 1117 c.c. ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio, non rilevando quanto stabilito nel regolamento condominiale. Le previsioni del regolamento condominiale, a parere dei Giudici di legittimità, possono escludere alcuni condomini dalla comproprietà di parti comuni se detto regolamento viene allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero se è accettato con il consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni. Secondo la Corte di Cassazione, i Giudici del merito, hanno, in maniera corretta, annullato la delibera condominiale, in quanto, dalla previsione del regolamento condominiale: “sono di proprietà comune ai proprietari dei diversi piani della palazzina tutte le parti dell’edificio di cui all’art. 1117 c.c.” non è espressione chiara ed inequivocabile della volontà di escludere i proprietari dei negozi dalla comproprietà delle parti comuni.

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