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Legale

L'uso abusivo dei permessi 104 talvolta legittima il licenziamento

La giornata in cui si usufruisce del permesso deve essere sempre connotata dall’effettiva prestazione dell’assistenza al familiare disabile.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28606 del 18 ottobre 2021 in riferimento ai permessi previsti dalla Legge 104 del 1992, ha precisato che deve essere sempre presente un nesso causale diretto tra l’assenza del lavoratore e l’assistenza al disabile per la quale il permesso è stato richiesto; sottolineando che il permesso deve essere concretamente e fattivamente utilizzato per l’effettiva prestazione di assistenza. Infatti, anche se al lavoratore è concesso, nell’arco della giornata di fruizione del permesso, di dedicare un lasso di tempo alle proprie esigenze e bisogni personali, la giornata in cui si usufruisce del permesso deve essere comunque e sempre connotata dall’effettiva prestazione dell’assistenza al familiare disabile.
Ne deriva che il lavoratore che usa tali permessi per svolgere attività diverse da quelle di assistenza, o prevalentemente differenti, si rende colpevole di un abuso di diritto ai danni del datore di lavoro, che, previa contestazione disciplinare, potrebbe persino essere sanzionato con il licenziamento.
Nel caso oggetto dell’ordinanza in esame, un dipendente, durante il giorno di assenza dal lavoro per fruizione di “permesso 104” per l’assistenza alla madre disabile, si era recato presso altre attività commerciali gestite dalla moglie, dedicando così di fatto meno di un’ora nell’arco dell’intera giornata di fruizione del permesso alla madre disabile. L’azienda, datrice di lavoro, venuta a conoscenza di tale condotta, ha licenziato per giusta causa il lavoratore e tale licenziamento è stato giudicato pienamente legittimo sia dal Tribunale in primo grado, poi dalla Corte di Appello ed infine dalla Suprema Corte di Cassazione.
La decisione della Cassazione, conformemente al già consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito in tema di “permessi Legge 104” che l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale. Ove venga a mancare del tutto il nesso tra assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto, ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell’ente assicurativo (INPS) che genera dunque responsabilità del dipendente. In definitiva riferisce la Cassazione i “permessi 104” non possono essere utilizzati per esigenze diverse, qualsiasi esse siano, rispetto quelle proprie per la funzione cui la norma è stabilita, atteso che il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze di tutela maggiormente meritevoli. Dunque, il licenziamento intimato al dipendente che utilizza in modo abusivo anche una quota dei permessi previsti dalla Legge n.104/92 è pienamente legittimo.

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