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Legale

Fondo garanzia vittime della strada

Diritto al risarcimento del danno anche quando il pirata della strada fugge.

La legge n. 990/1969 ha istituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.) per garantire il risarcimento dei danni nei casi in cui i sinistri stradali coinvolgono mezzi non assicurati o non identificati.
Recentemente il Tribunale di Napoli è tornato ancora ad esprimersi in merito ad una controversia dai risvolti sempre più consueti.
I fatti si svolgono a Napoli nel 2014, quando un pedone, che stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un motociclista. Il pedone cadeva a terra privo di sensi e il motociclista ometteva il soccorso e si dileguava nel traffico.
Anche se la vittima del sinistro aveva successivamente sporto querela contro ignoti per i danni biologici e non biologici subiti a seguito dell’investimento, le indagini si concludevano senza alcun colpevole identificato. Difatti, né il pedone – rovinosamente caduto a terra privo di sensi – né i testimoni – impegnati nelle manovre di primo soccorso da prestare all’infortunato – si sarebbero potuti muovere in tempo per identificare il motociclista. Successivamente quindi, la vittima del sinistro chiedeva il risarcimento alla Compagnia Assicurativa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che però rifiutava il risarcimento dei danni eccependo una diffusa inerzia nell’identificazione del colpevole.
La legge prevede che, in caso di mezzo non identificato, la vittima, al fine di ottenere il risarcimento dal Fondo di garanzia, abbia un onere probatorio ben preciso, infatti il danneggiato è tenuto a fornire un’adeguata prova in ordine all’avvenuto verificarsi del fatto – pertanto sarà tenuto a dimostrare il verificarsi del sinistro – oltre al nesso di causalità – quindi il rapporto tra il sinistro e il danno subito, ma non solo, quest’ultimo deve anche provare di non essere stato in alcun modo responsabile dell’evento. I Tribunali italiani si sono pronunciati spesso su questo problema, aggiungendo anche l’onere, per la vittima, di dimostrare di aver tenuto una condotta diligente allo scopo di individuare il pirata della strada.
Nel caso in questione, il Tribunale di Napoli ha sviscerato ognuno di questi punti per potersi esprimere riguardo la legittimità o meno da parte della Compagnia Assicurativa che aveva negato la risarcibilità del danno, vale a dire, non solo la dimostrazione che il sinistro sia accaduto – circostante confermata da due testimoni ritenuti attendibili- ma anche l’impossibilità, sul momento, di identificare il motociclista poiché, stante la necessità di soccorrere prontamente il pedone, nessuno chiamò immediatamente le Forze dell’Ordine e nessuno riuscì a copiare la targa della moto.
Il Tribunale di Napoli pertanto riconosce l’esclusiva responsabilità dell’accaduto al motociclista e la conseguente impossibilità di pretendere dal danneggiato di attivarsi immediatamente per ricercare il responsabile, ribadendo così il diritto al risarcimento del danno anche quando il responsabile non viene identificato.

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