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Territorio

Smog: misure temporanee di primi livello

Da martedì 17 novembre sono introdotte le misure temporanee di primo livello nei Comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria).

Da martedì 17 novembre sono introdotte le misure temporanee di primo livello nei Comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nelle province di Cremona, Pavia, Milano, Bergamo, Monza, Varese, Brescia e Lodi. Considerato il perdurare dei superamenti, i livelli delle concentrazioni e le previsioni non particolarmente favorevoli alla dispersione, come previsto dal protocollo di attivazione, sono introdotte, a partire da domani, le misure temporanee di primo livello nei Comuni interessati in provincia di Cremona e Pavia (7 giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite), in provincia di Milano, Bergamo e Monza (6 giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite), di Varese (5 giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite) e di Brescia e Lodi (4 giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite). AMBITI - Sono sospese le misure temporanee sul traffico, quindi le limitazioni temporanee per i veicoli euro 4 diesel, tenuto conto della delibera della Giunta Regionale del 9 novembre 2020 e del fatto che la Lombardia è collocata nello 'scenario di tipo 4', in forza delle misure restrittive nazionali introdotte con il Dpcm 3 novembre e con l'ordinanza 4 novembre. Le misure temporanee di primo livello riguardano, nei Comuni con più di 30.000 abitanti, il riscaldamento domestico (riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e divieto assoluto di combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d'artificio). Si raccomanda inoltre la massima adozione dello smartworking. RILEVAZIONE QUOTIDIANA - I dati sulla qualità dell'aria vengono esaminati ogni giorno e viene data comunicazione in maniera tempestiva circa la cessazione delle limitazioni temporanee. Come previsto dalle 'd.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017' e 'n. 712 del 30 ottobre 2018', qualora si registrassero un valore al di sotto della soglia unito a previsioni metereologiche con condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti oppure valori al di sotto della soglia per due giorni consecutivi si potrà procedere con la disattivazione delle misure temporanee.

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